Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505

Autovelox: in caso di contestazione il giudice è tenuto ad accertare se sono state effettuate verifiche periodiche di funzionalità e taratura

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499).

La prova relativa all’esecuzione delle verifiche non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018).
Inoltre la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di accertamento che “... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).

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Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505