Consiglio di Stato, sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1139

L’art. 12, comma 3 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Unico è anche il procedimento autorizzativo, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e che deve concludersi nel termine massimo di centottanta giorni dalla domanda (art. 12, 4 comma).
Su quest’ultimo punto è intervenuta la sentenza Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006, precisando che l’indicazione del termine contenuto nell’art. 12, comma 4 deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.
Sulla scorta di tali principi normativi ed interpretativi il Consiglio di Stato, nella pronuncia in esame, ha bocciato il ricorso in appello del Comune che opponeva all’impresa interessata alla realizzazione di un impianto eolico l’assenza, tra gli strumenti urbanistici comunali, di un piano regolatore per l’installazione degli impianti eolici (PRIE).
Ribadisce il Collegio che la realizzazione di tali impianti è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi, e che tale autorizzazione unica costituisce titolo per la costruzione dell’impianto, sostitutivo del permesso di costruire
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Il Comune peraltro può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione medesima.
D’altra parte non sarebbe neppure concesso di subordinare la realizzazione dell’impianto alla dotazione da parte dell’Ente comunale di un proprio e specifico strumento di pianificazione urbanistica atteso che una tale conclusione varrebbe a sospendere sine die le richieste di autorizzazione in tale settore e ciò in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento autorizzativo in 180 giorni, come statuito dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale.

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Consiglio di Stato, sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1139