Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2006, n. 13133
«Al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti» (cfr. Cassazione 3^ sezione civile n. 14739 del 13 luglio 2005).
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2006, n. 13133






