Cassazione civile, sez. III, 22 settembre 2011, n. 19262
Secondo la suprema Corte a fronte della partecipazione dellâimpresa assicuratrice ad unâintesa restrittiva della concorrenza ed al verificarsi di un contestuale aumento del premio assicurativo si deve presumere che lâaumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione allâintesa, sebbene tale presunzione possa essere superata dallâassicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio.
Sulla scorta di tale principio è stata cassata la sentenza della Corte di appello di Napoli la quale aveva addossato sul consumatore nel giudizio instaurato, ai sensi dellâart. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertĂ di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, lâonere di fornire la prova che lâintesa anticoncorrenziale sia fosse tradotta in un aumento dei premi.
Cassazione civile, sez. III, 22 settembre 2011, n. 19262






