Corte Costituzionale, 5 maggio 2026, n. 68

Atti sessuali con minorenne e minore gravità: sospensione della pena obbligatoria secondo la Corte costituzionale (sent. n. 68/2026)

Con la sentenza n. 68/2026, la Corte costituzionale ha introdotto un principio di grande rilievo in tema di esecuzione della pena per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), nei casi in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità.

La Consulta ha stabilito che, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della pena deve essere sospesa per consentire al condannato di richiedere l’accesso alle misure alternative alla detenzione, evitando un ingresso automatico in carcere.

Il quadro normativo prima della sentenza 68/2026

Prima dell’intervento della Corte costituzionale, il sistema prevedeva una disciplina particolarmente rigida:

  • L’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. impediva la sospensione dell’esecuzione della pena per i reati inclusi nell’art. 4-bis ord. pen.
  • L’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. stabiliva una preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari per il primo anno di detenzione.

In concreto, ciò comportava che anche nei casi di pena breve e con tutti i presupposti per accedere a misure alternative, il condannato doveva comunque entrare in carcere per almeno un anno.

Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale: tre profili di illegittimità

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con:

  • Art. 3 Cost. (principio di uguaglianza e ragionevolezza);
  • Art. 27, comma 3, Cost. (finalità rieducativa della pena).

Secondo la Consulta, il sistema previgente introduceva un automatismo irragionevole, fondato su una presunzione assoluta di pericolosità, incompatibile con una valutazione individualizzata del condannato.

1. Violazione del principio di ragionevolezza

Le norme censurate non tenevano conto della eterogeneità delle condotte riconducibili all’art. 609-quater c.p., nonostante il legislatore avesse previsto una specifica attenuante per i casi meno gravi.
La fattispecie di cui all’art. 609-quater c.p. è formulata in termini ampi e ricomprende condotte profondamente eterogenee sul piano del disvalore. Lo stesso legislatore ne ha preso atto introducendo l’attenuante speciale della minore gravità (con diminuzione fino a due terzi). È quindi irragionevole presumere — proprio nei casi in cui l’attenuante è stata riconosciuta — una pericolosità tale da imporre tanto l’immediato ingresso in carcere quanto la preclusione, per un anno intero, all’accesso ad ogni misura alternativa.
La Corte sottolinea che, quando la pena è breve, l’automatismo finisce per impedire al condannato di accedere a misure alternative «sostanzialmente per l’intero tempo della condanna», con evidente compromissione del percorso rieducativo.

2. Contrasto con la funzione rieducativa (art. 27, co. 3, Cost.)

L’obbligo di ingresso in carcere comportava un sacrificio inutile della libertà personale, senza benefici concreti in termini di sicurezza collettiva.
La rottura del «parallelismo» tra accesso astratto alle misure alternative e sospensione dell’esecuzione non è di per sé incostituzionale: rientra nella discrezionalità del legislatore selezionare ipotesi di cesura. Tuttavia, quando la scelta è manifestamente irragionevole, essa si traduce in un sacrificio inutile della libertà personale, anche nell’ottica della tutela della collettività, e contrasta con la finalità rieducativa della pena.

3. Disparità di trattamento con la violenza sessuale di minore gravità

La disciplina creava una irragionevole differenza rispetto al reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) con attenuante della minore gravità, per il quale era già possibile accedere alle misure alternative senza il previo anno di detenzione.
L’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ord. penit. esclude espressamente, per il condannato ex art. 609-bis c.p. (violenza sessuale) cui sia riconosciuta la minore gravità, la previa osservazione annuale in carcere. Ne risulta un’asimmetria priva di giustificazione razionale tra due fattispecie che:

  • tutelano beni giuridici analoghi (libertà sessuale e libero sviluppo della sfera sessuale del minore);
  • condividono la stessa cornice edittale (sei-dodici anni di reclusione);
  • sono in rapporto di specialità reciproca, applicandosi il 609-quater fuori dalle ipotesi di violenza, minaccia o abuso di autorità.

Paradossale, osserva la Corte, che il condannato per violenza sessuale di minore gravità — fattispecie che presuppone coartazione della volontà — possa beneficiare della sospensione, mentre il condannato per atti sessuali con minorenne di minore gravità — che presuppone l’assenza di violenza — debba scontare il primo anno in carcere senza neppure poter formulare istanza.

Sospensione della pena e misure alternative: cosa cambia

A seguito della pronuncia:

  • il PM dovrà sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. nei confronti del condannato ex art. 609-quater c.p. con riconosciuta minore gravità, ove ricorrano gli ulteriori presupposti di legge (sostanzialmente, pena residua entro i limiti per le misure alternative);
  • il condannato potrà presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari in stato di libertà, senza dover preventivamente espiare un anno di pena in carcere;
  • la magistratura di sorveglianza conserva integralmente la valutazione individualizzata caso per caso, potendo apprezzare, oltre agli elementi specifici (divario di età, interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento successivo al reato (art. 47, c. 3-bis, ord. penit.) e gli esiti dell’osservazione tramite UEPE (art. 47, c. 2, ord. penit.).

Viene così eliminato l’automatismo che imponeva l’ingresso in carcere, restituendo centralità alla valutazione individuale. La Corte ha ritenuto sufficiente caducare la sola previsione dell’art. 4-bis, c. 1-quater, ord. penit., poiché il venir meno della preclusione temporale all’accesso ai benefici fa cadere automaticamente, per la fattispecie qui considerata, anche il divieto di sospensione di cui all’art. 656, c. 9, lett. a), c.p.p., che a quella norma rinvia.

Implicazioni pratiche per avvocati e difensori

La pronuncia ha un impatto concreto sulla strategia difensiva nei procedimenti per atti sessuali con minorenne:

  • rafforza l’importanza di ottenere il riconoscimento della minore gravità del fatto;
  • consente di attivare tempestivamente le istanze ex art. 656 c.p.p.;
  • impone di predisporre un progetto rieducativo credibile per l’accesso alle misure alternative.

Inoltre, nei procedimenti già definiti, si aprono possibili scenari di revisione del trattamento esecutivo.

Conclusioni: fine degli automatismi nel sistema penitenziario

La sentenza n. 68/2026 si inserisce nel percorso della giurisprudenza costituzionale volto a superare gli automatismi penitenziari e a valorizzare la funzione rieducativa della pena.
Il principio affermato è chiaro: la detenzione carceraria non può essere imposta in modo automatico, ma deve essere il risultato di una valutazione concreta, proporzionata e orientata al reinserimento sociale del condannato.
Anche in materia di reati sessuali, la Corte ribadisce la necessità di un equilibrio tra tutela della collettività e diritti fondamentali della persona, evitando presunzioni assolute di pericolosità.

Il monito sui “liberi sospesi”

In un passaggio che merita attenzione, la Corte richiama i propri precedenti moniti (sentt. 84/2024, 176/2024, 201/2025) sul fenomeno dell’enorme dilatazione dei tempi di decisione dei tribunali di sorveglianza. È un’inefficienza che pregiudica al tempo stesso l’efficacia della giustizia penale, le esigenze di sicurezza pubblica e i diritti del condannato lasciato nell’incertezza sulle modalità esecutive della pena.

Articolo 609 quater
Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni .
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

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Corte Costituzionale, 5 maggio 2026, n. 68