TAR Campania Salerno, sez. I, 26 marzo 2007, n. 290
Fino ad un recente passato, la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere sussistente la legittimazione individuale, delle imprese aderenti ad unâATI, ad impugnare gli atti della gara. Questo orientamento si fonda, principalmente, sul rilievo per cui il Raggruppamento non istituzionalizza un soggetto giuridico autonomo dalle singole imprese partecipanti che in esso aggregano le rispettive potenzialitĂ economiche (cfr. Cons. St. Sez. VI, 25.3.2004, n. 1627 â TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 1.3.2006, n. 236 â TAR Lombardia Milano, Sez. III, 13.12.2005, n. 4960).
Di piĂš, non si è mancato di sottolineare che il conferimento del mandato collettivo allâimpresa capogruppo, benchĂŠ conferisca ad essa, in persona del suo responsabile legale, la rappresentanza processuale delle consorelle per ogni contenzioso attinente alla procedura di gara, non preclude nĂŠ limita la facoltĂ di queste ultime di attivarsi anche in sede giurisdizionale per la tutela dei propri interessi, non ostandovi, difatti, la normativa comunitaria di riferimento e quella nazionale di recepimento, in materia di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi (cfr. Cons. St. Sez. V, 7.11.2005, n. 6200 â Cons. St. Sez. V, 15.4.2004, n. 2148).
Tuttavia, lâapprofondimento della tematica ha condotto la giurisprudenza piĂš aggiornata a diversificare lâipotesi in cui il Raggruppamento sia giĂ costituito al momento della presentazione dellâofferta, da quella in cui, invece, esso debba costituirsi allâesito dellâaggiudicazione. Partendo dalla distinzione anzidetta, sovente si è ritenuto che mentre può ammettersi, in caso di ATI giĂ costituita, che la singola impresa sia legittimata alla proposizione del ricorso per la tutela dellâunico ed inscindibile interesse sostanziale â salvo il problema se la legittimazione spetti solo alla mandataria o anche alla/e mandante/i â la legittimazione individuale deve negarsi quando si verta in una fase antecedente a quella di costituzione dellâATI. Lâargomento addotto a favore di detta soluzione risiede nel fatto che, a fronte di un mero impegno a formare il Raggruppamento, mancando ancora un centro â ancorchĂŠ non autonomo â quanto meno unitario di imputazione degli interessi, non può che difettare il necessario potere di rappresentanza processuale, per conto della costituenda Associazione Temporanea, in capo alla singola aspirante associata (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 11.3.2004, n. 2837).
La Corte di Giustizia, nella nota pronuncia del 8 settembre 2005 C -129/04, ha contribuito ad indirizzare, sul punto, lo spinoso dibattito giĂ in corso, affermando autorevolmente, in relazione ad una disposizione belga, che lâordinamento comunitario, segnatamente la direttiva ricorsi n. 89/665, non osta a che âil ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto unicamente da tutti i membri di unâassociazione temporanea priva di personalitĂ giuridica (âŚ) e non da uno solo dei membri della detta associazione a titolo individualè. La Corte, atteso il dettato dellâart. 1 n. 3 della richiamata direttiva, propendendo chiaramente per lâesclusione della legittimazione individuale, ha osservato che, in ipotesi di partecipazione in ATI alla procedura di gara, âè lâAssociazione Temporanea in quanto tale ad aver presentato lâofferta e non i suoi membri a titolo individuale. Del pari sono i membri di tale associazione che, laddove si fossero visti aggiudicare lâappalto di cui trattasi, avrebbero avuto lâobbligo di sottoscrivere il contratto (âŚ)â.
Il TAR della Campania â Sez. di Salerno, nella sentenza che ivi si annota, fa seguire, alla puntuale considerazione delle posizioni giurisprudenziali in argomento, una disamina degli inconvenienti cui si presterebbe la ritenuta legittimazione, in capo alle componenti di unâATI, a ricorrere singulatim avverso il provvedimento di aggiudicazione. Segnatamente, il TAR afferma che, impugnando lâaggiudicazione una delle associate, si consolida lâesito della gara rispetto alle altre aderenti alla medesima ATI le quali, di contro, decidano di non ricorrere. Per giunta, a seguito dellâaccoglimento del ricorso proposto solo da una sola associata, le imprese consorelle non ricorrenti, essendo state acquiescenti agli effetti dellâaggiudicazione (non da esse) gravata ed avendo perciò abdicato alla posizione sostanziale di vantaggio tutelabile in sede giurisdizionale, giammai potrebbero divenire a loro volta aggiudicatarie. NĂŠ potrebbe essere mai disposta lâaggiudicazione in favore della sola societĂ ricorrente, avendo questâultima partecipato alla gara unitamente alle altre imprese ed avendo solo insieme alle medesime, come anche risultante dalla precisa dichiarazione di impegno, la capacitĂ di eseguire lâappalto. Il TAR constata infine come, nella specie, lâinteresse ad agire singulatim neppure si giustificherebbe come interesse strumentale concernente lâeventuale reiterazione della gara per via della caducazione della contestata aggiudicazione. Difatti, se cosĂŹ fosse, si tratterebbe di un interesse eventuale e quindi inidoneo, atteso che in ipotesi non si avrebbe alcuna garanzia sulla volontĂ delle altre imprese di rinnovare il loro impegno associativo laddove, anzi, proprio il comportamento processuale delle stesse induce a presagire il contrario.
Pertanto, il TAR di Salerno statuisce il rigetto in rito del ricorso, per non essere stato questo proposto da tutte le imprese aderenti al costituendo Raggruppamento.
TAR Campania Salerno, sez. I, 26 marzo 2007, n. 290






