Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98
In materia di procedure di affidamento dei pubblici appalti, lâobbligo previsto dallâart. 11 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, per le imprese partecipanti in Associazione Temporanea, di specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, è espressione di un principio generale applicabile a tutti i contratti ad evidenza pubblica, a prescindere dallâassoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria. Lâindicazione della parte del servizio che verrĂ svolto da ciascuna delle imprese raggruppate assolve, infatti, alla funzione di rendere, nei confronti dellâAmministrazione, parziaria lâobbligazione del Raggruppamento per le prestazioni che ciascuna delle imprese è tenuta a svolgere e non, invece, solidale come lâobbligazione sarebbe in mancanza della specificazione in questione.
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Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98






