Cassazione civile, sez. I, 24 aprile2007, n. 9915

In materia di separazione dei coniugi, al fine della determinazione del contributo di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e dei figli minori, il giudice deve compiere un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato, valutando oltre al reddito anche il patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato.
Il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza è infatti condizionante della qualità e della quantità dei bisogni emergenti successivamente alla separazione.
A tal fine la valutazione non può essere limitata alla documentazione fiscale prodottoa ma si rendono necessari i dovuti approfondimenti “rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dei coniugi, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro”.

Cassazione civile, sez. I, 24 aprile2007, n. 9915