Cassazione Civile, sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921

Il diritto all’assegno divorzile è subordinato alla verifica dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente in relazione ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
Nell’ambito di tale valutazione l’eventuale convivenza more uxorio intrapresa dalla parte richiedente non esclude di per sè il diritto al percepimento dell’assegno divorzile. Essa costituisce unicamente un elemento di valutazione al fine dell’accertamento dei mezzi economici adeguati a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal senso, avuto conto della natura intrinsecamente precaria dei benefici di cui l’ex coniuge può eventualmente godere non essendovi fra i conviventi alcun obbligo di mantenimento reciproco, l’incidenza nella determinazione dell’importo dell’assegno di divorzio è da ritenersi comunque limitata.

Cassazione Civile, sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921