Cassazione Civile, sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921
Il diritto allâassegno divorzile è subordinato alla verifica dellâadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente in relazione ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
Nellâambito di tale valutazione lâeventuale convivenza more uxorio intrapresa dalla parte richiedente non esclude di per sè il diritto al percepimento dellâassegno divorzile. Essa costituisce unicamente un elemento di valutazione al fine dellâaccertamento dei mezzi economici adeguati a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal senso, avuto conto della natura intrinsecamente precaria dei benefici di cui lâex coniuge può eventualmente godere non essendovi fra i conviventi alcun obbligo di mantenimento reciproco, lâincidenza nella determinazione dellâimporto dellâassegno di divorzio è da ritenersi comunque limitata.
Cassazione Civile, sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921






