Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1520

In tema di giudizio di inidoneità all’arruolamento di un candidato al concorso per l’ammissione nei ruoli della Polizia di Stato, è illegittimo il giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla commissione medica, ai sensi del d.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904 (anche come modificato dal d.P.R. n. 273 del 1990), e motivato con mero riferimento alla presenza dalla presenza di un tatuaggio figurato sul corpo dell’interessato.
La Commissione, per giustificare il giudizio di inidoneità, deve infatti fornire una motivazione tale da rilevare se, a causa dei tatuaggi, la figura del candidato risulti deturpata ovvero se per la forma e le dimensioni delle figure tatuate possa attribuirsi allo stesso una personalità abnorme.
Nel caso di specie inoltre, precisa il collegio, le ragioni che hanno indotto la commissione medica ad emettere il contestato giudizio sfavorevole avrebbero dovuto essere esposte in maniera particolarmente esaustiva e dettagliata in quanto, non solo i tatuaggi si presentavano dimensioni davvero minime e di colore sbiadito, tanto da essere appena visibili, ma gli stessi sarebbero stati perfino occultati dai capi di vestiario.

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Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1520