Cassazione penale, sez. II, 22 aprile 2016, n. 16964
La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, decidendo in materia di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari ai sensi dellâart. 284, comma 3, cod. proc. pen., ha affermato che la nozione di âindispensabili esigenze di vitaâ deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensĂŹ tenendo conto della necessitĂ di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dallâart. 2 della Costituzione.
Nella fattispecie in cui la S.C. ha annullato lâordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di un padre, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la figlia minore fuori dal domicilio di restrizione, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale.
Art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Se lâimputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivitĂ lavorativa.
Cassazione penale, sez. II, 22 aprile 2016, n. 16964






