TAR Veneto, sez. III, 3 maggio 2011, n. 741
Per le emissioni odorigene in base alla normativa vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, perché manca allo stato la possibilità tecnica di elaborare indicatori sufficientemente validi dal punto di vista tecnico – scientifico. Per tali ragioni è possibile riferirsi alle migliori tecniche disponibili che l’art. 2, punto 7, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, definisce come “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, semprechè l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”.
L’applicazione del criterio comporta che devono essere adottate tutte le tecniche e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dell’attività produttiva, e al fine di ottenere le massime performance ambientali esigibili, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli impianti e delle potenzialità economiche aziendali.
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TAR Veneto, sez. III, 3 maggio 2011, n. 741






