Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817

Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l’arenile, cioè quel tratto di terraferma relitto dal naturale ritirarsi delle acque.
Arenile e spiaggia sono soggetti alla stessa disciplina giuridica sia perché i caratteri essenziali dell’una e dell’altro derivano dal fatto di essere stati entrambi un tempo sommersi dalle acque del mare, sia perché ambedue sono caratterizzati, sotto l’aspetto giuridico, dalla comune destinazione agli usi pubblici marittimi: accesso, approdo, tirata in secco dei natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, ecc.
Poiché il possesso delle cose – come i beni del demanio dello Stato – di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, l’attitudine dell’arenile a realizzare i pubblici usi del mare, costituente presupposto della sua appartenenza al demanio marittimo, non può dirsi venuta meno per il semplice fatto che il privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti, per di più senza il permesso della competente amministrazione.
Parimenti non determina il venir meno della natura demaniale dell’arenile (così come quella della spiaggia), derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav., il fatto che su di una parte di esso sia realizzata una strada pubblica, non implicando tale evento né la sdemanializzazione della restante parte né la sua libera occupabilità da parte dei privati.

Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817