Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2007, n. 14972
Laddove non sia chiaramente desumibile la volontĂ delle parti nella scelta tra arbitrato rituale ed irrituale deve protendersi in favore dellâarbitrato rituale.
Costituendo lâarbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dellâistituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, deve ritenersi che, in mancanza di una volontĂ derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato normalmente costituisce espressione della volontĂ di fare riferimento allâarbitrato rituale, ossia allâistituto tipico regolato dal codice di procedura civile.
Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2007, n. 14972





