Cassazione penale, sez. V, 17 ottobre 2023, n. 43779
Appello ai soli effetti civili della parte civile: il giudice di appello che riforma, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria emessa a seguito di rito abbreviato deve rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
Il giudice d'appello che, su impugnazione della sola parte civile, provveda al ribaltamento della pronuncia assolutoria del primo grado, celebrato col rito abbreviato,esclusivamente per gli effetti civili sulla base di un diverso apprezzamento in punto di attendibilità della prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale e ad articolare la così detta motivazione rafforzata.
«La questione dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che nel caso di specie inerisce, come detto, a procedimento trattato nelle forme del giudizio abbreviato cd. secco, deve essere affrontata alla stregua della normativa vigente al momento della decisione di appello del 30.11.2022, ed in particolare, trattandosi di irnpugnazione della parte civile non espressamente contemplata dall’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, alla stregua dei principi dettati in materia da questa Corte alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali.
In ogni caso non si potrebbe fare riferimento alla nuova regola, in tema, introdotta con la riforma Cartabia, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, entrata in vigore in data 30.12.2022, che con l’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, ha modificato l’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, prevedendo, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, l’obbligatorietà della rinnovazione - sempre con riferimento al solo caso di impugnazione del Pubblico Ministero - unicamente con riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatorie disposta nel giudizio abbreviato a norma degli artt. 438, comma 5 e 441, comma 5, codice procedura penale, escludendola quindi in caso di cd. abbreviato secco (così adeguando la disciplina alle nuove tendenze sovranazionali delineatesi in tema), in mancanza di una disciplina transitoria, non presente nell’indicato D.Lgs., riguardo alla modifica normativa in argomento […].
Né, tanto meno, si potrebbe fare riferimento alla nuova previsione di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. che prevedendo che “quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinvi(i)no per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”, consentirebbe di superare il tema in argomento, trattandosi di previsione che, come statuito dalla pronuncia a Sez. U del 25.5.2023 n. 38481, P.C. in proc. D.P.D., si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente a giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della suindicata disposizione.
Occorre, quindi, continuare a fare riferimento alla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte, Cremonini (Sez. U Sez. U, Sentenza n. 22065 dei 28/01/2021, Rv. 281228), che ha - tra l’altro - affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis ad opera dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
L’introduzione di un principio come quello dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotto per l’appello del pubblico ministero, non osta si legge nella pronuncia Cremonini - a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta (28 aprile 2016, n. 27620) e Patalano(19 gennaio 2017, n. 18620) mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria, e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale. La garanzia del giusto processo implica quindi - si ribadisce nella sentenza Cremonini - che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (richiamando tra l’altro Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332).
Di conseguenza, tale garanzia - proseguono le Sezioni Unite Cremonini - conduce a ritenere che il giudice d’appello che riformi, su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale (e ciò anche nel caso in cui si versi nell’ipotesi di giudizio abbreviato cd. secco).
Tale principio non può che essere, allo stato, riaffermato […]. In altri termini, nonostante non sia normativizzato, per il caso di impugnazione della parte civile, l’obbligo di rinnovazione istruttoria, introdotto dalla L. n. 103 del 2017 per l’impugnazione del solo Pubblico Ministero - ed in realtà anche la riforma Cartabia ha, come detto, mantenuto tale limitazione all’impugnazione del P.M. e ciò verosimilmente anche alla luce delle modifiche apportate in tema di impugnazione ai soli effetti civili attraverso il nuovo comma 1-bis dell’art. 573, c.p.p. e di correlato atto di costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p. come modificato dalla cd. Riforma Cartabia) - appare opportuno, oltre che doveroso, mantenere, allo stato, la pregressa interpretazione come suggerita dalle Sezioni Unite Cremonini, che ha - prudentemente - svolto le sue valutazioni alla stregua dei principi costituzionali e sovranazionali espressamente richiamati, in attesa di nuovi sviluppi giurisprudenziali (che in definitiva non si è inteso attendere alla stregua della peculiarità del caso di specie)».
Massima tratta da: Estratto della sentenza
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Cassazione penale, sez. V, 17 ottobre 2023, n. 43779





