Cassazione civile, sez. unite, 5 aprile 2007, n. 8519

In materia di appalti pubblici, considerato il divieto contenuto nel D.L. n. 333 del 1992, art. 3 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ), che non consente più alcuno spazio all’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione – sul quale si fondava la regola enunciata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il diritto soggettivo dell’appaltatore alla revisione prezzi sorgeva soltanto quando l’amministrazione, ad esito di valutazione discrezionale, aveva espressamente riconosciuto tale diritto; considerato altresì che tale divieto è stato ripetuto dall’art. 26, comma 3, della legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, il quale esclude l’applicazione dell’art. 1664, comma 1,c.c., le SS.UU. hanno affermato come non possa più configurarsi una posizione di interesse legittimo dell’appaltatore in ordine alla revisione del prezzo ma si pone solamente una problematica di validità delle clausole contrattuali.
«Si tratta, all’evidenza, di un accertamento che non implica alcun sindacato sull’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione ed è quindi, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione, devoluto al giudice ordinario, il quale dovrà verificare se una clausola che preveda la revisione prezzi sia contraria a una norma imperativa, e sia pertanto nulla ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., comma 1».

Cassazione civile, sez. unite, 5 aprile 2007, n. 8519