TAR Campania Napoli, sez. III, 20 giugno 2008, n. 6041
Lâautorizzazione allâimpianto di punti di rivendita di giornali non è condizionata allâosservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite, difatti, le prescrizioni dettate in materia dellâart. 14 L. 5.8.1981 n. 416 come modificate dallâart. 7 L. 25.2.1987 n. 67 vanno interpretate nel senso che, mancando nellâambito di 400 metri unâedicola giĂ esistente, il rilascio di una licenza per edicolante in tale zona, se richiesto, assume carattere vincolato. Non è di contro prevista alcuna preclusione alla collocazione di punti vendita di giornali a distanza inferiore a metri 400 e la predetta misura lineare non può essere assunta come parametro di distanza da rispettare fra nuove e precedenti rivendite.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
TAR Campania Napoli, sez. III, 20 giugno 2008, n. 6041






