Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21730
«Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 del c.c. la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, di quegli strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia».
La norma dell’art. 1956 c.c. prevede la liberazione di chi abbia prestato fideiussione per altrui obbligazioni future qualora, senza specifica autorizzazione dello stesso fideiussore, il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di questi, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
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Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21730






