Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536
Lâanziano sottoposto ad amministrazione di sostegno può sposarsi con la badante  se il divieto di matromonio non è stato previsto dal giudice ex art. 411 u.c. del codice civile
I figli non possono impugnare il matrimonio che il padre ultraottantenne, beneficiario di amministrazione di sostegno, ha contratto con la badante.
Il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto soltanto per via di interdizione e da tale circostanza deriva la possibilitĂ di impugnare lâatto ex art. 119 cod. civ.
Diversamente, come ritiene anche la dottrina prevalente, il beneficiario dellâamministrazione di sostegno conserva in il diritto di contrarre matrimonio, sicchĂŠ sarebbe recisamente da escludere una invalidazione del matrimonio operata ex post attraverso lâart. 119 c.c..
Tanto piÚ, come pure è stato osservato, che la regola in materia matrimoniale è quella della incoercibile libertà di contrarre matrimonio, sicchÊ essa non può subire limitazioni, come tali intollerabili, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Pur tuttavia, ritiene la Corte, mantenendo il fuoco puntato sul best interest dellâamministrato ciò non esclude a priori che, in circostanze particolarmente stringenti ovvero eccezionalmente gravi, possa essere imposto anche allâamministrato il divieto di matrimonio se, come stabilisce lâart. 411 c.c., u.c., ciò sia conforme allâinteresse dellâamministrato stesso.
Art. 119 Cod. Civ.â¨Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermitĂ di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era giĂ sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma lâinfermitĂ esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata lâinterdizione, anche dalla persona che era interdetta.
Lâazione non può essere proposta se, dopo revocata lâinterdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Art. 411 Cod. Civ. Norme applicabili allâamministrazione di sostegno.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina lâamministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per lâinterdetto o lâinabilitato, si estendano al beneficiario dellâamministrazione di sostegno, avuto riguardo allâinteresse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536






