Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490
Il contratto pubblico di appalto, ove sopravvenga lâannullamento in sede giurisdizionale della presupposta aggiudicazione, diviene inefficace, giacchĂŠ il programma negoziale, in tal caso, entra in una condizione di inidoneitĂ funzionale data dal fatto che esso viene inciso, ad externo, da interessi di rango poziore incompatibili con lâinteresse negoziale.
Tuttavia, la cd. inefficacia successiva non propaga i suoi effetti alle prestazioni medio tempore effettuate dallâimpresa originaria aggiudicataria la quale ha diritto, quindi, al pagamento delle prestazioni eseguite sulla base del contratto divenuto, a seguito dellâannullamento dellâaggiudicazione, ormai inefficace (cfr. conf. fra le piĂš recenti, in tema, TAR Lombardia Brescia, 22.1.2008, n. 1396).
Ă di estremo interesse rilevare come il Consiglio di Stato, nella specie, dichiarando lâinefficacia del contratto, assuma implicitamente attratta nella giurisdizione esclusiva del GA la declaratoria del caso; in aperto contrasto con la Cassazione la quale, da ultimo, ha ritenuto appartenere alla giurisdizione del GO la domanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione di nullitĂ , quanto quella di inefficacia o lâannullamento del contratto di appalto, a seguito dellâannullamento della delibera di scelta di un altro contraente (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 28.12.2007, n. 27169).A
Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490






