Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2110
In un giudizio per risarcimento danni, a norma dellâart. 278 c.p.c., il giudice non può scindere dâufficio la decisione sullâ âan debeaturâ ovvero sulla sussistenza del diritto da quella sul âquantumâ ovvero sulla determinazione del risarcimento dovuto, rinviata ad una successiva fase dello stesso giudizi.
A tal fine è necessaria la preventiva richiesta della parte interessata che deve inoltre indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la dimostrazione dellâentitĂ del danno con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, il giudice deve pronunciarsi sullâintera domanda di risarcimento, rigettandola se non adeguatamente provata. (Cfr. Cass. civ. n. 5736/2004).
Deve ritenersi invece superato altro orientamento della S.C., maggiormente risalente nel tempo, secondo il quale la scissione della pronuncia sullâ âanâ da quella sul âquantumâ operata dâufficio non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalitĂ del processo, di tal che la sentenza non è nulla (Cfr. Cass. civ. 7806/1987).
Art. 278 Cod. Proc. Civ.
â¨Condanna generica â Provvisionaleâ¨â¨â¨â¨
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresÏ condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
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Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2110






