Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, n. 572
La L.R. Veneto n. 3/2000, agli artt. 32 e 32 bis, distingue la discarica per rifiuti speciali cd. esistente da quella cd. non più in attività. Sul piano sistematico le due definizioni non possono coincidere, difatti, una corretta interpretazione del dato normativo condotta anche al lume delle corrispondenti disposizioni comunitarie, porta a ritenere che la nozione di discarica esistente vada riferita a qualunque sito nel quale sia in corso, non soltanto l’attuale conferimento di rifiuti, ma anche la fase della cd. gestione post-operativa.
Legittimamente la Provincia autorizza i lavori di recupero ed ampliamento volumetrico di una discarica in cui è in corso la gestione post-operativa, senza l’intervento delle Amministrazioni comunali dell’area interessata, le quali, per altro verso, non hanno il potere di ordinare la sospensione dei lavori.
Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, n. 572





