TAR Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, 1019

«La Legge n. 36/1994 ha istituito un sistema centralizzato per ambiti territoriali ottimali individuati con legge regionale, per la gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato.
I cardini del nuovo impianto normativo sono sostanzialmente due. Il primo consiste nella visione unitaria della risorsa idrica, per la quale viene delineato un ciclo completo, che si diparte dalla fase della captazione, dell’emungimento per giungere alla depurazione, attraverso la fase intermedia dell’adduzione.
Il secondo caposaldo della legge è il superamento della polverizzazione territoriale che contrassegnava le pregresse gestioni, per lo più condotte in amministrazione diretta o economia dai vari enti locali. Il che ha generato lo sfavore del legislatore, motivato con la considerazione che tale parcellizzazione partorisse diseconomie e disservizi.
Si è optato per una gestione associata ed integrata, polarizzata su centri unificati a livello sub regionale (gli ambiti territoriali ottimali) al cui governo sono state preposte Autorità infra – provinciali, le c.d. ATO.
A queste il legislatore ha commesso compiti di regolazione, indirizzo, controllo e definizione dei moduli gestionali. Spetta alle ATO individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione de servizio idrico integrato.
Siffatta individuazione deve, peraltro, per volontà espressa del legislatore, seguire il solco del vecchio art. 22 della L. m. 142/1990, poi trasfuso e rivisto nell’art, 113 del d.lgs. n. 267/2000, variamente modificato dalle leggi di settore.
Di talché le figure gestorie ipotizzabili sono costituite dal modello societario, o di capitali, previa individuazione attraverso procedure ad evidenza amministrativa, o a capitale misto pubblico – privato o a capitale interamente pubblico».

TAR Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, 1019