Cassazione penale, sez. III, 9 maggio 2007, n. 33760

In tema di lotta alla violenza negli stadi la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Le misure adottabili ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 dello stesso art. 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva»

Ne deriva che possono essere banditi dalle competizioni sportive, con ordine del Questore, al pari dei tifosi, anche i calciatori, gli allenatori e tutti i tesserati che vengono coinvolti in risse dentro e a fuori il campo di gioco.
Non è infatti sufficiente ad esimerli dalle misure previste dalla L. n. 401 del 1989 il fatto che siano soggetti a sanzioni di altra natura quali squalifiche, inibizioni e quant’altr, applicabili dai competenti organi della giustizia sportiva.
Resta fermo che al riguardo occorre comunque tenere distinte la condotta non rispettosa delle regole del gioco ma comunque finalisticamente inserita nel contesto di un’attività sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, da quella, ben diversa, tenuta in ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto l’occasione dell’azione violenta.

Cassazione penale, sez. III, 9 maggio 2007, n. 33760