Corte Costituzionale, 7 novembre 2007, n. 366
Il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lett. c), e), f), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dell’articolo 26, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) viola l’art. 3 Cost. e il diritto di difesa nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
La Corte, dopo avere richiamato la propria giurisprudenza (sentenze n. 360 del 2003 e n. 346 del 1998), secondo cui «un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e l’esercizio del diritto di difesa», ha riconosciuto violato tale limite perché, equiparando la situazione del contribuente residente all’estero e iscritto nell’AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, le norme censurate impongono di eseguire le notificazioni solo mediante il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune.
In tal modo, esse non garantiscono al notificatario non più residente in Italia l’effettiva conoscenza degli atti, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell’amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria.
Invece, le modalità di notificazione previste in via generale dall’art. 142 cod. proc. civ. assicurano al notificatario l’effettiva conoscenza dell’atto, imponendo all’amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall’AIRE.
La Corte si è anche soffermata sulla nuova disciplina (comma 27 dell’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha introdotto nel suddetto art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 la lettera e-bis), non applicabile ratione temporis, che, proprio al fine di ampliare le possibilità di effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’atto, ha modificato il regime della notifica degli atti tributari ai cittadini italiani residenti all’estero, prevedendo la «spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» dell’atto tributario all’«indirizzo estero», che il contribuente ha «facoltà» di comunicare al «competente ufficio locale»: in tal modo, nel caso di iscrizione del contribuente nell’AIRE, l’applicazione della disciplina censurata dal rimettente resta circoscritta all’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di indicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero per la notificazione degli atti tributari.
Corte Costituzionale, 7 novembre 2007, n. 366






