Cassazione penale, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 35997

In tema di aggravanti comuni del reato il legislatore, con il cosiddetto pacchetto sicurezza del 2009, è intervento a modificare il testo dell’art. 61 del codice penale, segnatamente riformulando la circostanza di cui al n. 5 di detto articolo, con l’espressa finalità di assegnare rilevanza alla particolare vulnerabilità della persona offesa in relazione all’età sua propria, circostanza dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.
Nel testo vigente dell’art. 61 c.p. aggrava il reato «l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». (numero così sostituito dal comma 7 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94).
Nella prima pronuncia concernete detta norma successivamente alla sua riforma, la Suprema Corte ha precisato che «va accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell’età senile». Tale devendosi ritenere la “ratio” della modifica normativa finalizzata a tutelare le “persone anziane” contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione.
In particolare, come osservato nel caso di specie, la Corte rimanda al giudice di merito la verifica dell’eventuale menomazione nella persona anziana della capacità di percezione e della correlativa reazione e contrasto all’azione antigiuridica. Apprezzamento da effettuarsi con riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, verificando, con tale prova controfattuale, se astrattamente la condotta illecita avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti da parte delle anziane vittime.

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Cassazione penale, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 35997