Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 2010, n. 3910

Secondo concorde interpretazione giurisprudenziale il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del D.P.R. 380/2001 può atteggiarsi in una molteplicità di forme e può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, partecipi alla commissione del fatto con condotte eterogenee ed anche diverse dalla edificazione in senso stretto, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione del fatto reato.
Neppure occorre un accordo preventivo o un’azione concordata tra i vari soggetti per cui il terzo acquirente dell’immobile può non essere considerato estraneo al reato e concorre, con il venditore che abbia abusivamente frazionato i lotti, nella commissione della cosiddetta “lottizzazione abusiva negoziale”.
Per il concorso dell’acquirente nel reato è sufficiente una semplice adesione al disegno criminoso, posta in essere attraverso la violazione, che sia deliberata o per trascuratezza, di specifici doveri di informazione e conoscenza.
L’acquirente, che sia consapevole dell’abusività dell’intervento o che avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza, lega la sua condotta a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Le due posizioni sono tuttavia separabili se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità dell’operazione.
L’acquirente dunque, benché compartecipe all’accadimento materiale, può dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione.

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Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 2010, n. 3910