Corte Costituzionale, 15 marzo 2013, n. 40
La pronuncia in epigrafe ha origine dal rigetto da parte dellâINPS della domanda di riconoscimento della indennitĂ di accompagnamento avanzata da genitori di cittadinanza extracomunitaria non in possesso della carta di soggiorno (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in favore del figlio minorenne, malgrado la sussistenza dei presupposti medico-legali per il riconoscimento della provvidenza. La normativa censurata, prima della declaratoria di incostituzionalitĂ , subordinava lâerogazione dellâassegno sociale in favore dei cittadini extracomunitari alla condizione che gli stessi fossero in possesso, oltre che dei requisiti sanitari prescritti, della carta di soggiorno, per il cui ottenimento è necessaria la regolare presenza nel territorio della Repubblica per almeno cinque anni. Un siffatto criterio distintivo, fondato sul requisito meramente temporale della durata del soggiorno, comporta ad avviso della Corte unâingiustificata disparitĂ di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dallâart. 14 della CEDU. Dâaltronde, come messo in evidenza dalla Corte, lâistituto in esame, presupponendo condizioni di salute di tale gravitĂ da impedire al soggetto assistito di compiere gli atti quotidiani della vita, rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare le minime esigenze di vita e la funzione di ausilio per il nucleo familiare dellâinvalido che esso è chiamato a svolgere, ove negata in base a requisiti diversi da quelli previsti per la generalitĂ dei soggetti, conduce alla violazione di fondamentali principi costituzionali, in primis il diritto alla salute di cui allâart. 32 Cost. e il principio di eguaglianza di cui allâart. 3 Cost.
A seguito della declaratoria di incostituzionalitĂ dellâarticolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato â legge finanziaria 2001), ânella parte in cui subordina la concessione della indennitĂ di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, e dunque anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Statoâ, i cittadini extracomunitari avranno pertanto la facoltĂ di presentare domanda per lâottenimento dellâindennitĂ di accompagnamento pur se regolarmente presenti sul territorio italiano da meno di cinque anni.
Corte Costituzionale, 15 marzo 2013, n. 40






