Cassazione penale, sez. VI, 30 dicembre 2010, n. 45659

Affinché la certificazione medica prodotta in giudizio al fine di documentare un legittimo assoluto impedimento relativo all’imputato possa essere ritenuta idonea a giustificare il rinvio del processo deve riferirsi ad una causa indifferibile relativa allo stato di salute del paziente-imputato e non ad esigenze della struttura sanitaria.
Nel caso di specie la certificazione medica è stata ritenuta dar conto di un’indifferibilità degli accertamenti sanitari per ragioni organizzative della struttura sanitaria e non per esigenze relative specificamente alla persona dell’imputato.
Se nel certificato fosse stato affermato che l’esame in questione avrebbe dovuto essere svolto in quel giorno perché, in relazione agli accertamenti precedenti e successivi o alle terapie in atto, solamente in quel memento temporale esso avrebbe avuto significatività e utilità medica, l’impedimento sarebbe stato assoluto e legittimo, in tal caso l’indifferibilità afferendo ad esigenze personali, specifiche, impellenti della salute della persona-imputato.
Diversamente, dando rilievo all’indifferibilità di un accertamento medico per esigenze organizzative interne alla struttura, si andrebbe ad affermare il principio generale che le esigenze della struttura sanitaria prevalgono, per sé, sulle esigenze di giustizia, con il corollario inevitabile che i processi dovrebbero essere sempre differiti quando venisse attestata la sussistenza di un’esigenza organizzativa sanitaria, dalla stessa organizzazione sanitaria qualificata come indifferibile.
Principio inconsistente: infatti, le esigenze di giustizia sono presidiate con immediatezza da specifici principi costituzionali (primo tra tutti quelli della ragionevole durata del processo e dell’efficienza della giurisdizione), mentre la tutela costituzionale in ambito sanitario riguarda con immediatezza la salute degli individui e solo poi, e in modo mediato e non con pari rilievo, le esigenze organizzative del servizio sanitario.

Cassazione penale, sez. VI, 30 dicembre 2010, n. 45659