Cassazione civile, sez. tributaria, 14 marzo 2007, n. 7957

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, a norma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il contribuente può essere invitato dall’ufficio delle imposte a fornire dati e notizie così come ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei suoi confronti, compresi i documenti relativi a rapporti di conto corrente bancario.
L’invito rivolto al contribuente, precisa la Cassazione, non costituisce tuttavia un obbligo a carico dell’ente accertatore bensì una mera facoltà, della quale può avvalersi in maniera discrezionale. Il mancato esercizio di tale facoltà non può pertanto determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti (cfr., in senso conforme, Cass. Civ. 14675/2006).
Dal mancato avviso non può inoltre derivare la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma (per cui le movimentazioni bancarie, che non trovano giustificazione nella contabilità del contribuente, godono della presunzione legale di corrispondenza a maggiori ricavi non dichiarati) in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi raccolti e con il conseguente onere per il fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro. Spetta dunque al contribuente, e non all’Amministrazione finanziaria, dimostrare che non esiste connessione tra movimenti bancari e reddito a lui ascrivibile.
Detto principio prescinde dall’intestazione dei conti correnti, e si estende ai conti intestati a familiari, come nel caso di specie, ma gestiti abitualmente dallo stesso contribuente in quanto la sostanziale disponibilità del conto prevale sulla formale intestazione dello stesso. In caso contrario sarebbe infatti assai semplice eludere la portata precettiva della norma.
Resta ferma per il contribuente la possibilità di controdedurre sulle operazioni svolte su tali conti, ovvero di dimostrare che gli atti di disposizione erano legati a circostanze specifiche e giustificabili.

Cassazione civile, sez. tributaria, 14 marzo 2007, n. 7957