Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 2008, n. 46082

«Il principio di offensività nel diritto penale, secondo cui non sussiste reato senza una effettiva offesa (sotto forma di lesione o di messa in pericolo) del bene protetto, è fondato su una precisa interpretazione dell’art. 49 c.p., comma 2, e confermato dai principi consacrati nell’art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., commi 1 e 3.
Come tale, esso è ormai espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale ed è applicato … dalla giurisprudenza di legittimità.
L’applicazione del principio in questione, tuttavia, presuppone l’esatta individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice.
Nei reati formali, come quello urbanistico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, o quello paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, il bene tutelato è l’interesse della pubblica amministrazione competente a controllare preventivamente che la trasformazione dell’assetto territoriale sia conforme – rispettivamente – agli strumenti urbanistici di governo del territorio o alla conservazione della integrità ambientale.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ormai riconosciuto il carattere plurioffensivo del reato urbanistico e di quello paesaggistico, laddove ha precisato che, oltre al predetto interesse formale e strumentale della pubblica amministrazione, la norma penale tende a proteggere anche l’interesse sostanziale e finale del governo urbanistico del territorio o della integrità ambientale.
[…]
Norme siffatte non sono però rinvenibili per il reato di abusivo intervento su beni culturali, previsto e punito dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 118 (ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 169). Di questo reato, quindi, non può predicarsi un carattere plurioffensivo.
Dal momento che la individuazione del bene penalmente tutelato deve desumersi dalla struttura tipica del reato e dalla disciplina che ne regola le cause di non punibilità e di estinzione, è giocoforza concludere che:
a) per il reato in esame il bene tutelato è esclusivamente l’interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali;
b) la condotta di chiunque realizzi interventi sui beni anzidetti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell’interesse amministrativo tutelato, senza che l’accertamento postumo di compatibilità col vincolo culturale o l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità».

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Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 2008, n. 46082