Cassazione civile, sez. VI, 8 marzo 2014, n. 6253
Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui allâart. 413 c.p.c. deve intendersi in senso lato, in armonia con la âmens legisâ, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che lâimprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per lâesercizio dellâimpresa.
Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche lâabitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dellâimpresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per lâespletamento della prestazione lavorativa.
Per poter considerare lâabitazione del dipendente una terminazione dellâimpresa è necessario che lâimprenditore, per sua consapevole scelta, abbia indirizzato un sia pur modesto complesso di beni, di sua o di altrui proprietĂ , allâesercizio dellâattivitĂ imprenditoriale ivi collocando il lavoratore per lo svolgimento dellâattivitĂ concordata.
Cassazione civile, sez. VI, 8 marzo 2014, n. 6253





