Cassazione penale, sez. V, 2 marzo 2009, n. 9276

Al reato di abbandono di minori o di incapaci – per cui, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, è punta la condotta di chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace (per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa) di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura – non si sottraggono neppure i nomadi ROM in ragione delle proprie abitudini di vita.
Trattasi infatti di un reato di pericolo: la norma mira a proteggere dalle minacce che possano derivare dall’abbandono l’incolumità del minore o dell’incapace. Pericolo che non può affatto ritenersi escluso a fronte delle abitudini famigliari recepite dal minore, se l’ambiente esterno è governato da diversi costumi, la qualcosa rende il pericolo maggiormente complesso e difficile da evitare.
“In particolare – osserva la Corte – la cultura nomade non radica alcuna presunzione riconoscibile in una città europea, e la diversa opinione travisa del tutto il diritto alla sicurezza del minore che circola per le sue strade”.

Cassazione penale, sez. V, 2 marzo 2009, n. 9276