Cassazione civile, sez. lavoro, 2 dicembre 2009, n. 25355
L’art. 32 del T.U. a tutela della maternità e della paternità D.Lgs. n. 151/2001 prevede in favore di ciascun genitore lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita, per un periodo complessivo di dieci mesi, che può estendersi sino ad undici mesi complessivi tra i due coniugi se a fruire dei congedi parentali sia il padre lavoratore per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi.
Il Capo X del medesimo decreto legislativo, tra le disposizioni speciali, prevede all’art. 63, 2 comma, per i lavoratori impiegati in agricoltura, che le prestazioni di maternità e di paternità siano corrisposte a condizione che risultino iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 per almeno 51 giornate.
Orbene secondo la Suprema Corte, nell’interpretazione della normativa in parola deve darsi piena attuazione alla tutela della genitorialità e della famiglia garantita dall’art. 31 della Costituzione e pertanto il suddetto requisito dell’iscrizione per almeno 51 giornate all’anno negli appositi elenchi ai fini del congedo parentale, deve intendersi realizzato anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice agricola, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.
Va quindi bocciata la tesi sostenuta dall’INPS sul punto e che ha dato luogo ad un diffuso contenzioso nel corso degli anni posto che l’Istituto di previdenza intendeva negare il diritto al congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. 151/2001 sul presupposto che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in relazione al parto non fosse equivalente ad attività lavorativa e che lo svolgimento di cinquantuno giornate di lavoro nell’anno precedente al parto potesse valere esclusivamente ai fini della fruizione dell’astensione obbligatoria nell’anno successivo.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. lavoro, 2 dicembre 2009, n. 25355





