Cosa è il libretto famiglia per le prestazioni di lavoro occasionale di durata non superiore a unâora
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dallâart. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attivitĂ lavorative in modo sporadico e saltuario (art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attivitĂ lavorative di durata non superiore a unâora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il âPortale dei pagamentiâ.
A chi è rivolto e come funziona il libretto famiglia
Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attivitĂ professionale o dâimpresa.
Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti allâanno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalitĂ degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalitĂ dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invaliditĂ ;
- giovani con meno di venticinque anni di etĂ , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso lâuniversitĂ ;
- persone disoccupate, ai sensi dellâarticolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno allâinclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrĂ computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali lâutilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore ha diritto allâassicurazione per lâinvaliditĂ , la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e allâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVSalla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.
Quali attivitĂ possono essere pagate col libretto famiglia
Le attivitĂ che lâutilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilitĂ ;
- insegnamento privato supplementare.
Per lâutilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici, è possibile svolgere online tutta la pratica
Online il nuovo portale del Libretto Famiglia
Per usufruire del libretto famiglia sia lâutilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.
Dal gennaio 2025 è disponibile il nuovo portale dedicato al Libretto Famiglia, integrato nella piattaforma telematica per le prestazioni di lavoro occasionali. Il nuovo portale è accessibile dal sito istituzionale tramite identitĂ digitale (SPID, CIE o CNS). Gli utenti possono registrarsi e accedere a una âScrivaniaâ centralizzata che semplifica la gestione delle prestazioni, offrendo una visione dâinsieme di attivitĂ , lavoratori, prestazioni registrate e portafoglio elettronico.
Prima di accedere â si legge nel documento di prassi â lâInps raccomanda di verificare che i dati anagrafici e i contatti telematici siano correttamente aggiornati nellâarea riservata âMyINPSâ. Gli utenti giĂ registrati visualizzano i dati esistenti, mentre i nuovi trovano sezioni vuote per iniziare le operazioni. Al termine di ogni prestazione, entro il terzo giorno del mese successivo, è obbligatorio comunicare i dettagli richiesti tramite la piattaforma o il Contact Center, inclusi i dati del prestatore, la durata e il costo complessivo della prestazione, compensata con titoli da 10 euro per ogni ora. Infine, disponibile nella sezione âDocumentiâ, un manuale aggiornato che guida gli utenti nella navigazione e nelle operazioni da effettuare in base al proprio profilo.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche tramite Contact center, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).
Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dellâutilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.
Lâutilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- lâambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dellâutilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.
LâINPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalitĂ prescelta dal prestatore allâatto della registrazione.
Articolo 54 bis D.L. 50/2017
Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalitĂ degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalitĂ dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivitĂ di cui al decreto del Ministro dellâinterno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attivitĂ lavorative di natura occasionale svolte nellâambito delle attivitĂ di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
2. Il prestatore ha diritto allâassicurazione per lâinvaliditĂ , la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e allâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica lâarticolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali lâutilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nellâesercizio dellâattivitĂ professionale o dâimpresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per lâacquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
b-bis) le societĂ sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nellâambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertĂ , di disabilitĂ , di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamitĂ o eventi naturali improvvisi;
c) per attivitĂ di solidarietĂ , in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per lâorganizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purchĂŠ i prestatori stessi, allâatto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invaliditĂ ;
b) giovani con meno di venticinque anni di etĂ , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso lâuniversitĂ ;
c) persone disoccupate, ai sensi dellâarticolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso lâINPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
[8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nellâanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.]
9. Per lâaccesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, allâinterno di unâapposita piattaforma informatica, gestita dallâINPS, di seguito denominata âpiattaforma informatica INPSâ, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresĂŹ effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltĂ di compensazione dei crediti di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dellâaccesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis) , può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalitĂ di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato âLibretto Famigliaâ, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piĂš prestatori nellâambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilitĂ ;
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalitĂ di cui al presente articolo, il contributo di cui allâarticolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per lâacquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per lâinfanzia o dei servizi privati accreditati.
c-bis) attivitĂ di cui al decreto del Ministro dellâinterno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle societĂ sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a unâora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dellâutilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dellâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dallâINPS, lâutilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonchĂŠ ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità , entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. Ă vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piĂš di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato , [ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivitĂ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori];
b) da parte delle imprese del settore agricolo, [salvo che per le attivitĂ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purchĂŠ non iscritti nellâanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;]
c) da parte delle imprese dellâedilizia e di settori affini, delle imprese esercenti lâattivitĂ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nellâambito dellâesecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dellâattivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilitĂ dellâutilizzatore attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalitĂ di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. Lâ1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dellâINPS.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, [ tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari allâimporto della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piĂš rappresentative sul piano nazionale.] Sono interamente a carico dellâutilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui allâarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dellâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. Lâutilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno unâora prima dellâinizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dallâINPS, una dichiarazione contenente, tra lâaltro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) lâoggetto della prestazione;
d) la data e lâora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta [di imprenditore agricolo,] di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nellâarco della giornata, [fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16 , fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite allâarco temporale di cui alla lettera d) del presente comma]. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dellâinizio della prestazione..
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, lâutilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dallâINPS, la revoca della dichiarazione trasmessa allâINPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, lâINPS provvede al pagamento delle prestazioni e allâaccredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nellâambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, lâINPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sullâanagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societĂ Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa allâatto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalitĂ indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale e presso le rivendite di generi di monopolio a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dallâutilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e lâimporto del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalitĂ sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, lâINPS provvede altresĂŹ allâaccreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento allâINAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per lâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchĂŠ dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20.In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nellâarco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato[; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16.] In caso di violazione dellâobbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, [salvo che la violazione del comma 14 da parte dellâimprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8.] Non si applica la procedura di diffida di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.In caso di violazione dellâobbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui allâarticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. .
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivitĂ lavorative disciplinate dal presente articolo.






