La denuncia
La denuncia, che può essere presentata da chiunque, è uno dei mezzi attraverso il quale il la polizia giudiziaria e, quindi, il pubblico ministero prendono conoscenza di un fatto costituente reato o, per usare la terminologia di cui allâart. 330 c.p., âricevono la notizia di reatoâ.
Determinati soggetti, fra cui anche gli stessi appartenenti alla polizia giudiziaria in quanto pubblici ufficiali, sono in realtĂ obbligati ad effettuare denuncia di un determinato fatto costituente reato, in modo che lo stesso sia portato a conoscenza del pubblico ministero.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nellâesercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (art. 331, 1° comma c.p.p.).
Quanto ai privati si tratta di una facoltĂ e non di un obbligo (salvo particolari casi) per cui, come previsto dallâart. 333 del codice di procedura penale, ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (avvocato), direttamente al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Nel caso di una denuncia se il pubblico ministero ravvisa la sussistenza di un reato che sia perseguibile dâufficio il procedimento si avvia a prescindere dalla volontĂ della persona offesa dal reato medesimo o del denunciante.
In altre parole, non tutte le denunce alle autoritĂ competenti faranno sorgere un procedimento penale ma solo quelle relativi a fatti di particolare gravitĂ e di maggior allarme sociale, per cui lo Stato ha un interesse diretto a che non vengano commessi a prescindere che la persona offesa presenti o meno la sua lamentela a riguardo. Il codice di procedura penale distingue, infatti, tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilitĂ dâufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). In questo risiede la principale differenza tra denuncia e querela.
La querela
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, diffamazione, furto ecc.) caratterizzati per essere commessi in danno del singolo piĂš che in danno della collettivitĂ , la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilitĂ ) che consiste nella cosiddetta querela.
La querela infatti, oltre alla rappresentazione del fatto, contiene la dichiarazione nella quale la persona offesa dal reato manifesta la volontĂ che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.).
Anche la querela come la denuncia può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, per iscritto o oralmente. La querela è proposta alle stesse autoritĂ alle quali può essere presentata denuncia (ma può essere ricevuta anche da un agente consolare allâestero e, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria.
La legge inoltre prevede che la querela, a differenza della denuncia, debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dalla scoperta del fatto che costituisce reato, salvo alcuni rari casi specifici in cui i termini sono piÚ lunghi (art. 124, 1° comma c.p.)
Altra differenza rispetto alla denuncia è quella per cui il diritto di querela non può essere piĂš esercitato se vi è stata rinuncia espressa (da farsi con le medesime modalitĂ previste per la querela) o tacita da parte di colui al quale ne spetta lâesercizio (art. 124, 2° comma c.p.)
Altra differenza, derivante sempre dalla suddetta diversitĂ nella natura dei reati procedibili a querela rispetto a quelli procedibili dâufficio, è quella per cui la querela, al contrario della denuncia, può essere ârimessaâ. In altri termini la persona offesa e querelante può decidere di non voler piĂš perseguirne penalmente lâautore del fatto costituente reato. Al contrario il denunciate, nel caso di reati perseguibili dâufficio, non può ovviamente arrestare il procedimento penale a cui ha dato impulso.
Sintesi delle differenze tra denuncia e querela
In definitiva, le sostanziali differenze tra denuncia e querela possono essere riassunte come segue:
- la denuncia può essere presentata da chiunque, mentre la querela può essere presentata solo dalla persona offesa;
- affinchÊ si proceda penalmente per un reato procedibile a querela è necessario che venga sporta querela, mentre per tutti gli altri reati procedibili di ufficio è sufficiente la notizia di reato, che può pervenire al pubblico ministero denuncia;
- la querela deve necessariamente contenere la manifestazione di volontĂ di veder punito penalmente lâautore del reato;
- La querela può essere rinunciata o rimessa, impedendo o arrestando il procedimento penale che la stessa ha avviato ma ciò non avviene nel caso della denuncia.
- La denuncia non può essere rinunciata o rimessa,per cui se in essa è rappresentato un fatto che costituisce reato procedibile dâufficio, il pubblico ministero eserciterĂ comunque lâazione penale.
- La querela, al contrario della denuncia, va presentata entro il termine perentorio di tre mesi dalla scoperta del fatto.
- La denuncia può essere presentata in ogni tempo, purchÊ prima della prescrizione del reato a cui si riferisce.






