IllegalitaĚ ed illiceitaĚ del contratto. Il regime dâinvaliditĂ del contratto penalmente rilevante
Nellâambito della nullitaĚ, quale generale categoria di invaliditaĚ del negozio giuridico, si suole
distinguere tra illegalitaĚ ed illiceitaĚ del contratto.
La distinzione anzidetta trae spunto dallâart. 1418 c.c., il quale, nellâindividuare le cause di nullitaĚ del contratto, distingue la nullitaĚ derivante dalla mera contrarietaĚ a norme imperative, di cui al primo comma, dalla nullitĂ discendente dallâilliceitaĚ della causa, dei motivi o dellâoggetto, prevista dal secondo comma della disposizione.
Articolo 1418 Codice Civile
Cause di nullità del contrattoIl contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullitĂ del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceitĂ della causa, l'illiceitĂ dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Come previsto dalla norma, in particolare:
- la contrarietaĚ a norme imperative determina  la nullitaĚ del negozio salvo che la legge disponga altrimenti;
- al contrario, lâilliceitaĚ della causa, dei motivi o dellâoggetto eĚ sempre sanzionata con la nullitaĚ del contratto.
Rispetto allâillegalitaĚ, dunque, derivante dalla mera violazione di norme inderogabili, lâilliceitaĚ manifesta certamente una piuĚ forte contraddizione del negozio con lâordinamento giuridico.
LâilliceitaĚ, dâaltronde, non consente lâapplicazione delle norme in materia di conversione del contratto nullo (art. 1424 c.c.) e di conferma della donazione nulla (art. 799 c.c.), le quali non si ritengono operanti nellâeventualitaĚ in cui le parti intendano perseguire con il negozio un scopo contrario alla legge.
Nello stesso tempo, come previsto espressamente dallâart. 2126, comma 1, c.c., al contratto illecito non si applica il principio, previsto con riguardo al contratto di lavoro, dellâinestensibilitaĚ degli effetti della nullitaĚ alle prestazioni giaĚ eseguite.
Detto questo, ci si chiede quando effettivamente un negozio possa considerarsi illecito e non soltanto illegale.
Contratto illecito e non soltanto illegale.
Anche lâilliceitaĚ, come lâillegalitaĚ, si manifesta anzitutto nella violazione di norme imperative: le norme imperative la cui violazione comporta lâilliceitaĚ del contratto, tuttavia, devono essere mantenute distinte da quelle la cui infrazione ne determina la mera illegalitaĚ; trattasi, infatti, di disposizioni a carattere proibitivo, ovvero che impongono divieti inderogabili, noncheĚ di norme esprimenti i principi generali dellâordinamento giuridico.
LâilliceitaĚ del contratto, dâaltronde, eĚ determinata dalla contrarietaĚ dello stesso allâordine pubblico o al buon costume.
- Per âordine pubblicoâ devono intendersi quelle norme imperative che si ricavano per implicito dal sistema legislativo e che, sebbene non scritte, costituiscono i principi generali sui quali si fonda lâordinamento giuridico.
- Si definisce âbuon costumeâ, invece, quellâinsieme di norme imperative, anche esse non scritte e ricavate implicitamente dallâordinamento giuridico nel suo complesso, le quali impongono una valutazione delle condotte dei singoli in termini di moralitaĚ ed onestaĚ.
Tanto premesso, si considera âoggetto" del contratto il bene o la prestazione in esso dedotta, la quale, come previsto dallâart. 1346 c.c., deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile.
Quanto alla nozione di âcausaâ del contratto, invece, lâorientamento tradizionale ne accoglie una concezione astratta, andando ad identificarla con gli effetti essenziali che il negozio eĚ destinato a produrre.
Di diverso avviso eĚ invece lâimpostazione piuĚ recente adottata dalla giurisprudenza, per la quale la causa del negozio corrisponde allo scopo pratico che le parti intendono perseguire con esso.
Mentre la concezione della causa in astratto, dunque, riferisce lâilliceitaĚ della causa agli effetti che il negozio produce, quella della causa in concreto ritiene che lâilliceitaĚ debba invece essere valutata con riguardo al fine che le parti intendano raggiungere con il contratto.
Lâaccoglimento dellâuna o dellâaltra impostazione influisce anche sulla definizione dei motivi:
- Per i sostenitori della teoria della causa in astratto, infatti, essi devono identificarsi con le ragioni soggettive che spingono i contraenti alla stipulazione del negozio, le quali sono di norma irrilevanti salvo che non siano illecite e comuni ad entrambe le parti, rendendo in tal caso nullo il contratto ex art. 1345 c.c.
- Secondo la tesi della causa in concreto, per contro, la norma menzionata non sancirebbe unâipotesi di illiceitaĚ dei motivi, quanto di illiceitaĚ della causa: i motivi comuni ad entrambi i contraenti, infatti, assurgono a causa in concreto del negozio. Sulla base di tale impostazione, dunque, i motivi sarebbero sempre irrilevanti per lâordinamento giuridico, posto che essi coincidono con le ragioni soggettive, non comuni tra i contraenti, che hanno portato ciascuna parte alla conclusione del negozio.
Come precisato dalla giurisprudenza, tuttavia, affincheĚ il motivo illecito possa ritenersi comune ad entrambi i soggetti contraenti, e quindi legittimare lâesercizio della relativa azione di nullitaĚ, non eĚ sufficiente che lo stesso sia conosciuto dalla controparte, essendo necessario che questa miri a trarre vantaggio dallâattivitaĚ illecita che lâaltra parte intende esercitare.
A tale principio la legge pone peroĚ unâimportante eccezione: ai sensi dellâart. 2035 c.c., in particolare, chi ha eseguito una prestazione che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume non puoĚ ripetere quanto pagato. La norma pare in realtaĚ priva di qualsiasi fondamento giuridico, tantâeĚ che ad oggi risulta sostanzialmente inapplicata.
Essa, dâaltronde, sembra porsi in contrasto con lo scopo che intende perseguire il legislatore con lâintroduzione della nozione di âbuon costumeâ, ovvero garantire la moralitaĚ e la correttezza delle condotte dei singoli contraenti, in quanto finisce per permettere la realizzazione dello scopo immorale a danno del soggetto piuĚ morale del rapporto obbligatorio, ossia colui il quale ha effettuato la prestazione concordata, agendo quantomeno nel rispetto del principio âpacta sunt servandaâ.
Risulta invece difficilmente condivisibile lâopinione di chi giustifica la norma sulla base della necessitaĚ di distogliere la collettivitaĚ dalla stipulazione di negozi immorali, in ragione del fatto che la stessa sembra fondarsi su di un postulato errato, ossia che le parti possano ignorare lâesistenza di una norma giuridica o di un divieto amministrativo, andando a concludere inconsapevolmente negozi vietati, mentre non possano invece non rendersi conto del carattere immorale del contratto. Di difficile accoglimento, dâaltra parte, eĚ lâinterpretazione che giustifica lâeccezione al diritto alla ripetizione sulla base dellâimmoralitaĚ dello stesso attore e dunque del fatto che sarebbe indegno azionare in sede giudiziaria una simile pretesa.
A riguardo, infatti, deve osservarsi che altrettanto scorretto ed indegno sarebbe consentire allâaccipiens di mantenere quanto ricevuto in virtuĚ dellâesecuzione di una prestazione immorale.
Secondo una prima tesi, il contrasto tra il negozio e la norma penale sarebbe suscettibile di determinare la nullitaĚ virtuale del negozio ai sensi dellâart. 1418, comma 1, c.c.
Di differente avviso eĚ invece unâaltra interpretazione, per la quale la verifica delle sorti del contratto concluso in violazione di una norma penale deve essere condotta sulla base della diversitaĚ che caratterizza tali norme rispetto a quelle civili, verificando cioeĚ se alla fattispecie penale possa coincidere una patologia contrattuale.
Il contratto illecito, in quanto nullo, consente lâesercizio dellâazione di ripetizione dellâindebito ex art. 2033 c.c., costituendo nello specifico un indebito oggettivo, e permettendo cosiĚ a colui il quale
ha effettuato il pagamento non dovuto di ottenerne la restituzione.
Contratto concluso in violazione di una norma penale
CioĚ premesso, con specifico riferimento al contratto concluso in violazione di una norma penale e, in particolare, con riguardo alla sanzione ad esso applicabile, si sono sviluppati due distinti
orientamenti.
Per tale impostazione, dunque, la violazione della norma penale puoĚ comportare differenti tipologie di nullitaĚ, a seconda dellâelemento colpito da illiceitaĚ.
La valutazione deve essere condotta, anzitutto, distinguendo tra reati contratto e reati in contratto.
I reati contratto si verificano quando eĚ la stipulazione del contratto in seĚ a costituire reato, mentre nei reati in contratto il negozio risulta totalmente lecito e la violazione della norma penale avviene tramite comportamenti posti in essere dalle parti nella fase precedente alla stipulazione del negozio.
Ai reati contratto, in particolare, si ritiene applicabile lâart. 1418, comma 1, c.c., trattandosi di negozio contrario a norma imperativa, quale appunto quella penale.
Quanto ai reati in contratto, invece, occorre distinguere a seconda che la norma penale sanzioni uno od entrambi i contraenti: nel primo caso, ovvero qualora la sanzione penale sia indirizzata ad uno solo dei contraenti, come per esempio negli illeciti caratterizzati dalla cooperazione della vittima, il negozio deve ritenersi meramente annullabile, salvo che la legge non ne disponga specificatamente la nullitaĚ; al contrario, nel caso in cui la sanzione penale sia indirizzata ad ambedue le parti, allora il contratto sarebbe nullo per illiceitaĚ della causa o dei motivi comuni ex art. 1418, comma 2, c.c., posto che il giudizio di disvalore concerne entrambi i soggetti del rapporto.
La violazione della norma penale, dâaltra parte, oltre che riguardare il contratto in seĚ e per seĚ considerato ovvero concernere il comportamento delle parti nella fase precedente alla sua conclusione, puoĚ avere inoltre ad oggetto lo scopo pratico perseguito dalle parti con il contratto.
Anche in questa ipotesi, in particolare, si ritiene configurabile una nullitaĚ strutturale ex art. 1418, comma 2, c.c., per illiceitaĚ della causa o dei motivi.






