La condanna alle spese del giudizio
La nozione di spesa processuale ed i problemi che si pongono in ordine alla loro ripartizione
LâattivitĂ processuale, come del resto qualsiasi altra attivitĂ umana, implica un costo: si pensi, per esempio, agli oneri fiscali ed a quelli di compenso ai difensori o ai consulenti tecnici oltre a quelli coordinati con lâattivitĂ dellâufficio (diritti di cancelleria o compensi dellâufficiale giudiziario).
Con riguardo a queste spese, i problemi che si pongono al legislatore sono sostanzialmente di due ordini: da un lato, individuare chi deve incominciare ad anticipare lâimporto delle spese del processo e, dallâaltro, stabilire chi deve subirne il carico definitivo. La prima di queste questioni è presa in considerazione dallâart. 8 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che ha sostituito lâabrogato art. 90 c.p.c. In base a tale norma, ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che pone in essere e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando lâanticipazione è posta suo carico dalla legge o dal magistrato.
Tra le spese da anticipare assume particolare rilievo il c.d. contributo unificato di iscrizione a ruolo previsto, in sostituzione delle imposte di bollo, per ciascun grado di giudizio del processo civile, negli importi di cui allâart. 13 del Testo unico indicato e con le esenzioni di cui allâart. 10 medesimo testo.
In ordine al secondo problema, si ritiene che le spese processuali vadano definitivamente poste a carico della parte soccombente. Se queste, infatti, dovessero restare a carico della parte che le ha anticipate, quel soggetto al quale il giudice dĂ ragione otterrebbe il riconoscimento di un diritto giĂ decurtato dellâimporto delle spese, il che contrasterebbe con il fondamentale postulato che vuole i diritti integralmente tutelati.
Il criterio della soccombenza ed i suoi temperamenti
Se dunque la parte vittoriosa deve essere, con la sentenza, sollevata dal carico delle sue spese, ciò significa che la parte soccombente dovrà , oltre che subire definitivamente il carico delle proprie spese, rimborsare anche alla parte vittoriosa le spese che questa ha incontrato.
Lâordinamento, in particolare, è costretto a ripiegare ad un espediente, fondato su di un ragionamento per esclusione: poichĂŠ le spese della parte vittoriosa debbono necessariamente gravare su qualcuno, che non può essere, per le ragioni indicate, la stessa parte vittoriosa, non resta che addossarle alla parte soccombente.
Ai sensi dellâart. 91 c.p.c., infatti, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dellâaltra parte e ne liquida lâammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore allâeventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dellâart. 92 c.p.c. in ordine alla possibilitĂ di disporne la compensazione.
Con lâespressione onorari di difesa, in particolare, ci si riferisce al compenso spettante al difensore della parte vittoriosa, il quale lo stesso ha diritto di percepire dal suo difeso, ma che questâultimo può, se riesce vittorioso, ripetere dalla parte soccombente nei limiti in cui il giudice ritiene di poter effettivamente addossare lâonere a carico di questâultima, attraverso la suddetta liquidazione. Nellâeffettuare tale liquidazione, infatti, il giudice dovrĂ prendere in considerazione la sussistenza, nellâambito delle tariffe professionali, di compensi che non possono essere addossati allâaltra parte, ancorchĂŠ soccombente; in tal senso si distingue tra compensi ripetibili e compensi non ripetibili.
Secondo la giurisprudenza, la soccombenza è una situazione obiettiva in quanto emergente dalla pura e semplice difformitĂ tra la domanda e la pronuncia, oppure dalla conformitĂ tra questâultima e la domanda della controparte, anche se non fatta oggetto di effettiva resistenza o di contestazione. Può anche sussistere soccombenza indipendentemente da una domanda, come nel caso del terzo chiamato in causa, ma non reso destinatario di alcuna domanda.
La soccombenza che il giudice valuta al momento della sua pronuncia è quella riferita al processo che si chiude innanzi a lui, compresi i processi camerali che risolvono contrapposte pretese; quando però tale processo non è di primo grado o di prima fase, e quindi in sede di impugnazione o di merito che segue il cautelare, la valutazione della soccombenza si allarga nel senso del superamento delle fasi precedenti in una valutazione complessiva dellâesito della controversia e sul presupposto che lâintero processo si chiuda con la nuova pronuncia.
La regola della soccombenza, intesa nel senso sopra citato, incontra però alcuni importanti correttivi, resi necessari in special modo dal principio della causalitĂ , che impone di verificare se la parte avrebbe potuto evitare la lite o, comunque, di accertare se lâabbia resa necessaria col proprio comportamento preprocessuale e, nello stesso tempo, di prendere in considerazione la condotta della parte nel corso del processo con particolarmente riferimento alle spese sostenute e a quelle fatte sostenere alla controparte.
Secondo la giurisprudenza, infatti, ai fini dellâadozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice può tener conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, ossia della condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dallâart. 1175 c.c., deve tenere nella fase in cui è ancora possibile evitare la controversia.
Ai sensi dellâart. 92, comma 1, c.p.c., in particolare, il giudice, nel pronunciare la condanna alle spese, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di lealtĂ e probitĂ , essa ha causato allâaltra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (art. 92, comma 2, c.p.c.). Con la compensazione il giudice lascia le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende, secondo la giurisprudenza, una pluralitĂ di domande contrapposte cumulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero anche lâaccoglimento parziale dellâunica domanda proposta, allorchĂŠ essa sia stata articolata in piĂš capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero anche quando la parzialitĂ dellâaccoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.
I motivi ai quali fa riferimento lâart. 92 c.p.c., che il giudice può apprezzare discrezionalmente nellâadozione del provvedimento di compensazione delle spese, possono essere di diverso genere. Si pensi, per esempio, al caso in cui la parte vincitrice avesse iniziato il giudizio senza aver prima accertato la sua necessitĂ , ossia senza interpellare previamente lâaltra parte, la quale potrebbe non aver adempiuto per semplice dimenticanza. In questo caso, infatti, non apparirebbe giusto il rimborso delle spese a favore di una parte vittoriosa, ma troppo precipitosa. Dâaltra parte, potrebbe apparire ingiusto addossare lâintero carico delle spese ad una parte soccombente in una controversia che, per la sua particolare complessitĂ , risulti difficilmente evitabile.
Al giudice è dunque consentito, nella valutazione delle spese, fare un largo uso di poteri discrezionali, tanto ampi da incontrare il solo limite nel divieto di addossare tutte le spese alla parte interamente vittoriosa, cosÏ come affermato da alcune pronunce della Cassazione.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito decidere quale debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo alla compensazione. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione (art. 92, comma 3, c.p.c.).
In sintesi, lâart. 92 c.p.c. consente al giudice di adottare tre diverse decisioni, ossia escludere dalla ripetizione le spese eccessive e superflue; condannare, indipendentemente dalla soccombenza, una parte alla ripetizione delle spese sostenute dallâaltra; ovvero compensare, in tutto o in parte, le spese sostenute.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine della stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dallâufficiale giudiziario con nota in margine allâoriginale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni sono decisi con le forme previste con riguardo al procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo delle sentenze o delle ordinanze.
In ogni caso, nelle cause di valore inferiore a 1.100 euro di competenza del giudice di pace, nelle quali le parti sono autorizzate a stare in giudizio personalmente, le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
La distrazione delle spese
Lâart. 93 c.p.c. configura una eccezione alla regola generale secondo la quale il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito, salvo il diritto di questâultimo, se vittorioso, al rimborso nei confronti della parte soccombente.
Ai sensi di tale norma, infatti, il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato. FinchÊ il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
La ragione di questa eccezione sta nellâopportunitĂ di una maggiore garanzia per il difensore nel conseguimento del suo compenso, garanzia che gli deriva dalla possibilitĂ di conseguirlo direttamente dalla parte soccombente.
Tecnicamente, quando il difensore presenta la relativa istanza agisce in una veste assimilabile a quella della parte e, per effetto della pronuncia, diviene creditore anche della parte soccombente.
Su questo fondamento, la giurisprudenza suole ritenere che il difensore distrattario (ossia che ha chiesto la distrazione) sia legittimato ad impugnare personalmente la pronuncia o lâomessa pronuncia sulla sola questione relativa alla distrazione.
Secondo la giurisprudenza, in particolare, in tema di spese giudiziali, il difensore che abbia chiesto la distrazione in suo favore partecipa al processo ed anche nelle fasi di impugnazione senza acquisire la qualitĂ di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione. Ne consegue che resta preclusa al difensore distrattario lâimpugnazione in proprio quanto alla pronuncia sulle spese, poichĂŠ anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfare le sue pretese. Solo se sorga contestazione non sullâentitĂ o sulla compensazione delle spese, ma sulla disposta distrazione, ovvero sullâomessa pronuncia relativa alla richiesta di distrazione, si instaura uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore assume la qualitĂ di parte e lâimpugnazione è proponibile anche dal difensore ovvero contro lo stesso.
Dâaltra parte, la Cassazione ritiene che la domanda di distrazione sia svincolata dal contraddittorio per difetto della legittimazione della controparte a contrastarla, e può dunque essere proposta anche per la prima volta con la comparsa conclusionale o in appello.
In caso di riforma della sentenza, il distrattario sarà ovviamente tenuto alla restituzione delle somme percepite e perciò legittimato passivo anche nel giudizio di rinvio o in autonomo giudizio.
Figure particolari di responsabilitĂ per le spese
Ai sensi dellâart. 94 c.p.c., gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dellâintero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione contenuta nellâarticolo menzionato presuppone che colui che è condannato alle spese giudiziali in proprio abbia effettivamente la rappresentanza del soggetto che è parte in senso sostanziale, ovvero che sia intervenuto in giudizio per assistere il soggetto parzialmente capace.
Lâart. 94 c.p.c. si giustifica con il fatto che il soggetto rappresentante, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche in nome altrui, una attivitĂ processuale in maniera autonoma, conseguendone lâoperativitĂ del principio della soccombenza.
Tale condanna presuppone comunque gravi motivi, i quali sono da identificarsi, secondo la giurisprudenza, nella trasgressione del dovere di lealtĂ e probitĂ di cui allâart. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilitĂ processuale aggravata (Cass., S.U., n. 5398 del 1988).
Il principio della soccombenza, dâaltra parte, trova evidente applicazione anche nellâart. 95 c.p.c., secondo il quale le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono carico di chi ha subito lâesecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
La condanna per responsabilitĂ processuale aggravata (art. 96 c.p.c.)
Come previsto dallâart. 96, comma 1, c.p.c., se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice su istanza dellâaltra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida anche dâufficio nella sentenza. La colpa grave viene ravvisata nellâassenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte lâingiustizia di una domanda o di una eccezione che sarebbe stato facile rilevare con lâuso della normale prudenza o diligenza.
Secondo la giurisprudenza lâaccoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dellâart. 96, comma 1, c.p.c., per aver la controparte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone lâaccertamento sia dellâelemento soggettivo dellâillecito (dolo o colpa grave), sia di quello oggettivo, consistente nellâentitĂ del danno sofferto. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
Altro presupposto della responsabilità di cui al primo comma della norma menzionata è la totale soccombenza; non può farsi, pertanto, applicazione di detta norma quando sussista invece una situazione di soccombenza reciproca.
Nello stesso tempo, il giudice che accerta lâinsussistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta una domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta lâesecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni lâattore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza (art. 96, comma 2, c.p.c.).
Quanto alla responsabilitĂ per lâesecuzione di misure cautelari, in particolare, la giurisprudenza ne ha ravvisato la sussistenza nel caso in cui, eseguito un provvedimento cautelare, il sequestrante non abbia provveduto ad instaurare il giudizio per il merito, nel quale può essere definitivamente contestata lâavvenuta esecuzione del sequestro in mancanza del diritto cautelato.
Lâipotesi prevista dal secondo comma della norma menzionata si distingue da quella precedente, in quanto per la sua integrazione è sufficiente il difetto della normale prudenza e non, invece, il dolo o la colpa grave; per la sussistenza di tale forma di responsabilitĂ aggravata basta dunque la colpa lieve.
Come affermato dalla giurisprudenza, lâinesistenza a cui fa riferimento lâart. 96, comma 2, c.p.c., è da ritenersi comprensiva anche della notevole sproporzione tra il quantum accertato e quello per cui sono state sollecitate le dette misure, con riguardo alla differenza tra tali importi. Ugualmente, tale inesistenza ricorre anche quando il creditore proceda esecutivamente su beni di un terzo al di fuori delle ipotesi previste dallâart. 2910, comma 2, c.c., poichĂŠ in tal caso il creditore esecutante si trova nei confronti del terzo nella medesima condizione di inesistenza del diritto nella quale lo porrebbe la mancanza del credito nei confronti del debitore esecutato.
Si suole affermare in dottrina e giurisprudenza che, poichĂŠ la portata dellâart. 96 c.p.c. esaurisce ogni ipotesi di responsabilitĂ aggravata e poichĂŠ il comma 2 della norma suddetta contempla ipotesi specifiche e ben delineate, ogni altra ipotesi di responsabilitĂ aggravata non risultante tra queste ultime, ancorchĂŠ concernente il processo esecutivo o cautelare, rientra nella portata del primo comma; si pensi, per esempio, alle esecuzioni compiute senza titolo, a processi cautelari iniziati o proseguiti al di fuori dei presupposti di legge.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dellâart. 91 c.p.c., il giudice, anche dâufficio, può altresĂŹ condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.).
La responsabilitĂ aggravata può comunque essere riconosciuta solo in quanto sia richiesta esplicitamente (lâespressione dâufficio contenuta nella norma è infatti riferita solo alla liquidazione) e la relativa domanda, in quanto non incidente sullâoggetto del processo, può essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni; dâaltra parte, la domanda è proponibile anche in Cassazione col controricorso.






