PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ________

Istanza ex art. 335, comma 3 ter c.p.p.

La sottoscritta sig.ra _________________, nata a _____________ il __________, c.f. _________________, residente in _________________Via ______________ n. __, nella propria qualità di (indicare: indagato, persona offesa oppure difensore, in tale ultimo caso modificare opportunamente la richiesta) ai sensi degli articoli 335,  comma 3 ter c.p.p. e 110 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

PREMESSO

Che in data ______________ LA sottoscritta ha depositato presso il Commissariato di P.S. di ___________ atto di denuncia querela nei confronti del sig. _____________;
Che altra querela è stata sporta nei confronti del sig.  _____________ in data ____________ , sempre con atti depositati presso il Commissariato di P.S. di _______________.
Che alla data odierna non ricevuto alcuna comunicazione relativamente agli eventuali procedimenti penali derivanti dai suddetti atti querelatori

CHIEDE

Di poter ricevere informazioni sullo stato del procedimento o dei procedimenti discendenti dalla presentazione delle suddette denunce-querele.

Con osservanza.

(luogo e data)

Sig.ra _________________

 

Art. 335 cpp Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente , nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta .
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.