Istanza ex art 492 bis c.p.c. e art. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c. per l’accesso ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni
Al Dirigente
Dell’Ufficio Notifiche e Protesti
Presso il Tribunale di __________
Oggetto: Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
(art. 492-bis c.p.c., art. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.)
Il sottoscritto Avv. ______________ (c.f. ______________ pec: pec@miolegale.eu peo: info@miolegale.it – fax ______________) con studio in ________________________________________________ nella qualità di difensore e procuratore della sig.ra ______________ nata a _________ il ______________, codice fiscale: ______________, residente in ______________, prov. __, Via ______________ n. _____, creditrice del sig.______________
PREMESSO
Che la Sig.ra ______________come in epigrafe meglio identificata, rappresentata e difesa è creditrice del sig. ______________ della somma di € _________ così come indicata in atto di precetto del _________, oltre agli ulteriori interessi legali maturati medio tempore ed alle successive spese;
Che la Sig.ra _______________ fonda il proprio diritto di credito sul titolo esecutivo costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi, emesso dal Tribunale di _________ in data _________, n. cron. _________, spedito in formula esecutiva in data _________;
Che detto decreto di omologazione spedito in formula esecutiva è stato notificato al sig. ____________ in data _________ unitamente all’atto di precetto;
Che è quindi decorso il termine di giorni dieci di cui all’art. 482 c.p.c.
Tanto premesso e considerate le disposizioni di cui all’art. 492-bis e 155 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.
CHIEDE
Agli Ufficiali Giudiziari addetti al Tribunale di _________ di procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ed in particolare di procedere così come previsto dall’art. 492 bis comma 4° ovvero di accedere “… mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
In caso di esito positivo della ricerca chiede altresì di procedere al pignoramento così come previsto dal citato art. 492 bis c.p.c. commi 4° e 5°.
In caso di esito negativo della ricerca chiede di procedersi ai sensi dei successivi commi 6° e seguenti dell’art. 492 bis c.p.c.
In caso di impossibilità ad eseguire la richiesta ricerca dei beni da pignorare a causa del mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al 4° comma dell’art. 492 bis c.p.c chiede il rilascio di attestazione di cui all’articolo 155-quater, primo comma, delle Disp. Att. Trans. Codice Procedura Civile.
Luogo e data
Avv. ____________
Art. 492 bis c.p.c. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
1. Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
2. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
3. Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
4. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
5. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
6. L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
7. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
8. Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
9. Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
10. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.
Art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. – Accesso alle banche dati tramite i gestori
1. Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.
2. L’istante con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.
3. Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.
4. Si applicano per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice.
5. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma.





