Art. 51-quater Codice Turismo Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Codice del turismo – D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Testo in vigore dal 1° luglio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.