Art. 51-quater Codice Turismo Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Codice del turismo – D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.