Art. 44 Codice Turismo Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore

Codice del turismo – D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

Testo in vigore dal 1° luglio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.