Art. 96 CdS Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.

138a(148)

2. Comma soppresso dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98. 138a(148)

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.(4)

Testo in vigore dal 1° luglio 2018

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Aggiornamento (138a)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 e della soppressione di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

Aggiornamento (148)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 e della soppressione di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.