Art. 89 CdS Servizio di linea per trasporto di cose
Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.(4)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.