Art. 89 CdS Servizio di linea per trasporto di cose

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.(4)

Testo in vigore dal 30 giugno 1993

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.