Art. 31 CdS Manutenzione delle ripe

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a
€ 641.(19)(29)(43)(52)(64)(80)(89)(101)(124)(133)(145)(163)

3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Aggiornamento (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Aggiornamento (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Aggiornamento (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Aggiornamento (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Aggiornamento (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Aggiornamento (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Aggiornamento (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Aggiornamento (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Aggiornamento (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Aggiornamento (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Aggiornamento (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.