Art. 239 CdS Norme transitorie relative al titolo VII
Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.