Art. 239 CdS Norme transitorie relative al titolo VII

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

Testo in vigore dal 1° ottobre 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.