Art. 225 CdS Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Testo in vigore dal 30 giugno 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.