Art. 183 CdS Circolazione dei veicoli a trazione animale

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
Nei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a €
102.(19)(29)(43)(52)(64)(80)(89)(101)(114)(124)(145)

Testo in vigore dal 13 gennaio 2019

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Aggiornamento (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Aggiornamento (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Aggiornamento (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Aggiornamento (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Aggiornamento (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Aggiornamento (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Aggiornamento (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Aggiornamento (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Aggiornamento (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Aggiornamento (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.