Art. 81-bis CPI Rinvio

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.