Art. 81-bis CPI Rinvio
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.