Art. 29 CPI Oggetto della tutela

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.